Certificazione Unica senza obbligo di indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico del lavoratore

Il 7 marzo prossimo scade il termine per la trasmissione della certificazione unica da parte dei sostituti di imposta, finalizzato alla predisposizione della dichiarazione 730 precompilata. Quest’anno, uno degli aspetti che ha generato maggiore difficoltà operativa per i consulenti del lavoro e per le aziende, è rappresentato dalla richiesta di compilazione del codice fiscale del coniuge del lavoratore anche se non fiscalmente a carico.

Un dato non semplice da reperire poiché, normalmente, i lavoratori comunicano al proprio datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, solo il codice fiscale del coniuge a carico al fine di fruire delle detrazioni di imposta durante i periodi di paga.

L’art. 23, D.P.R. n.600/73 afferma che le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali intende fruire delle relative detrazioni. Da quanto previsto dal citato art. 23 si evince l’assenza di obblighi per il sostituto d’imposta di inserire tali dati, in quanto è diritto del contribuente dichiarare o meno le informazioni al fine di fruire delle detrazioni per familiari a carico.

Se non risulta obbligatorio per il datore di lavoro indicare i codici fiscali di familiari a carico non dichiarati dal lavoratore, è paradossale che risulti obbligatorio indicare il codice fiscale di un soggetto non a carico e che inoltre non ha alcun effetto sull’applicazione delle ritenute fiscali.

In sostanza, visto che il lavoratore non è obbligato a comunicare i dati del coniuge o il proprio stato civile, non risulta possibile sanzionare il datore di lavoro che non indica tali dati nella certificazione unica del lavoratore.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

La stessa Agenzia delle Entrate ha diffuso due documenti dai quali si evince la non obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico:

  1. il comunicato stampa del 15 gennaio 2016 ha precisato che “i sostituti d’imposta potranno (e quindi non dovranno) inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico”.
  2. il diagnostico di controllo Entratel, che verifica la correttezza di trasmissione del file telematico contenente la CU, non prevede alcun errore bloccante in assenza del codice fiscale del coniuge non a carico.

Inoltre, passando ad una breve analisi giuridica, l’art.10, L. n.212/00 (Statuto del contribuente) non considera irrogabili le sanzioni qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria anche se successivamente modificati o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione stessa. Il provvedimento del 2016 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per le nuove CU 2016 è in forte ritardo rispetto a delle condizioni anagrafiche da certificare nel 2015. Si pensi al caso dei rapporti di lavoro cessati in corso d’anno con lavoratori non più rintracciabili da parte del datore.

Infine, la stessa Agenzia delle Entrate nell’opuscolo di informazione presente sul proprio sito, in tema di “sanzioni amministrative e penali”, a pagina 4 afferma che “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi”.

ASPETTI RELATIVI ALLA PRIVACY DEL LAVORATORE

Il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) comprende tra i dati personali lo stato civile. Il nostro ordinamento, tutela la privacy di un dato così importante prevedendo per il cittadino la facoltà di dichiarare tale informazione. È noto, infatti, che lo stato civile non deve più essere indicato sulla carta d’identità, salvo espressa volontà del richiedente.

Il Garante della privacy, esaminando lo schema di regolamento sulla carta di identità elettronica ha affermato che il trattamento dei dati personali fra i più delicati, come quelli contenuti nello stato civile, deve avvenire nel rispetto delle forme legali, secondo quanto previsto da disposizioni di legge e non come esito di una mera operazione tecnologica.

Tali principi possono essere applicati per analogia al caso attuale delle CU, dove le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate discordanti e contrarie a quanto previsto dalla normativa vigente servono al solo scopo di agevolare una mera operazione tecnologica come quella del modello 730 precompilato.

LA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON RISPETTA IL PRESUNTO OBBLIGO

Dalle prime CU 2016 elaborate dall’Inps si segnalano numerosi casi di contribuenti per i quali lo stesso Istituto, pur essendo in possesso dei dati di entrambi i coniugi pensionati, non ha provveduto ad inserire all’interno della certificazione unica il codice fiscale del coniuge non a carico.

Da quanto citato con riferimento a disposizioni di legge, prassi, comunicati stampa e comportamento concludente della stessa Pubblica Amministrazione, appare evidente l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative alla mancata indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico all’interno della CU 2016.

Infine, ampliando il ragionamento al di là della fattispecie qui analizzata, si coglie l’occasione, per segnalare la necessità di un intervento del legislatore che vada ad estendere temporalmente quanto stabilito dal c. 949, lett. e) della L. n. 208/2015. Infatti, la Legge di Stabilità 2016, ha previsto l’inapplicabilità delle sanzioni esclusivamente per le trasmissioni delle CU effettuate nell’anno 2015 (redditi 2014), per i casi di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Risulta opportuno stabilizzare tale previsione di non applicabilità delle sanzioni, prevista dal citato comma 949, anche per le CU inviate nel 2016 e negli anni successivi.

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI